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Roma, 5 gennaio 2012
Circolare n. 5/2012
Oggetto: Previdenza – Conversione del decreto “Salva
Italia” – Riforma delle pensioni – Art. 24 della legge 22.12.2011, n.214, su
S.O. alla G.U. n.300 del 27.12.2011.
La conversione in
legge del decreto “Salva Italia” ha sostanzialmente confermato la riforma
previdenziale con il superamento delle pensioni di anzianità, l’innalzamento
dell’età pensionabile, l’estensione a tutti i lavoratori del sistema di calcolo contributivo, la soppressione
delle finestre d’uscita, il blocco
delle indicizzazioni e l’aumento dei contributi per i lavoratori autonomi.
Queste nel dettaglio le principali misure varate.
·
Pensione di vecchiaia – Fermi restando gli ulteriori
innalzamenti che potranno verificarsi nel tempo per effetto del meccanismo di
adeguamento automatico dei requisiti anagrafici alla speranza di vita, l’età
per la pensione di vecchiaia salirà progressivamente nei prossimi anni con
balzi più consistenti per le donne in modo da arrivare nel 2018 alla completa
equiparazione con gli uomini.
La progressione sarà
la seguente:
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ANNO |
ETA’ UOMINI |
ETA’ DONNE |
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2012 |
66 anni |
62 anni |
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2014 |
66 anni |
63 anni e 6 mesi |
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2016 |
66 anni |
65 anni |
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2018 |
66 anni |
66 anni |
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2021 |
67 anni |
67 anni |
I nuovi limiti di
età rappresentano requisiti minimi in quanto il lavoratore potrà scegliere di
rimanere in servizio fino a 70 anni con diritto alla conservazione del posto di
lavoro.
La crescita dei
requisiti anagrafici sarà parzialmente compensata dalla contemporanea
soppressione delle cosiddette finestre
d’uscita che di fatto differivano di 1 anno il momento del pensionamento
rispetto alla maturazione dei requisiti. Il requisito anagrafico dovrà comunque
essere accompagnato da un’anzianità contributiva di almeno 20 anni.
·
Pensione anticipata – Dal 2012 non esiste più la pensione
di anzianità che consentiva il pensionamento al raggiungimento di 40 anni di
contributi (indipendentemente dall’età anagrafica) o, per chi aveva un’anzianità
contributiva inferiore, al raggiungimento di una determinata quota (somma tra
età e contributi maturati) che per il 2012 era pari a 96 (60 anni di età e 36
di contributi o, in alternativa, 61 e 35). Al posto della pensione di anzianità
è subentrata ora la pensione anticipata che si matura con un’anzianità
contributiva di 42 anni e 1 mese per gli uomini e di 41 anni e 1 mese per le
donne, con penalizzazioni per chi lascia il lavoro prima dei 62 anni di età e
soppressione anche in questo caso delle finestre di uscita.
· Calcolo della pensione – Dal 2012 la pensione sarà calcolata per tutti i
lavoratori secondo il sistema
contributivo (basato cioè sull’ammontare dei contributi versati); in
particolare tale sistema sarà esteso pro
rata (cioè sulle anzianità contributive maturate da quest’anno) anche a
coloro che avevano più di 18 anni di contributi nel 1995 ai quali pertanto non
si applicherà più per le contribuzioni future il più favorevole sistema retributivo (basato cioè
sull’ammontare delle retribuzioni percepite negli ultimi anni di attività)
previsto dalla precedente riforma Dini.
· Indicizzazione delle pensioni – Per il biennio 2012 e 2013 sarà bloccata la rivalutazione
automatica delle pensioni di importo superiore a 1405 euro mensili (pari a 3 volte
il trattamento minimo INPS).
· Contributi lavoratori autonomi – Dall’1 gennaio 2012 le aliquote contributive a
carico di artigiani e commercianti saranno gradualmente aumentate ogni anno
fino a raggiungere il 24% nel 2018 (in precedenza 20%).
· Disposizioni transitorie – Le vecchie regole ante riforma continueranno ad
applicarsi in via transitoria nei confronti di alcune categorie di lavoratori
tra cui sono compresi tutti coloro che hanno maturato i requisiti pensionistici
entro il 31 dicembre 2011 nonché, nei limiti delle risorse disponibili, i
lavoratori collocati in mobilità sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente
al 4 dicembre 2011 e che maturino i requisiti per la pensione entro il periodo
di fruizione della relativa indennità. Con decreto ministeriale da emanarsi
entro il prossimo mese di marzo, sarà definito il numero massimo di lavoratori
in mobilità che potranno rientrare nell’applicazione delle disposizioni transitorie.
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Fabio
Marrocco |
Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. 253/2011 |
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Responsabile
di Area |
Allegato uno |
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M/t |
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© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è
consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra. |
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S.O. alla G.U. n. 300 del 27.12.2011
LEGGE 22 dicembre 2011, n. 214
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equita'e il consolidamento dei conti pubblici. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Titolo I SVILUPPO ED EQUITA'
***OMISSIS***
CAPO IV
Riduzioni
di spesa. Pensioni
Art.
24
Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici
1. Le disposizioni del presente articolo sono dirette a garantireil rispetto, degli impegni internazionali e con l'Unione europea, deivincoli di bilancio, la stabilita' economico-finanziaria e arafforzare la sostenibilita' di lungo periodo del sistemapensionistico in termini di incidenza della spesa previdenziale sulprodotto interno lordo, in conformita' dei seguenti principi ecriteri: a) equita' e convergenza intragenerazionale e intergenerazionale,con abbattimento dei privilegi e clausole derogative soltanto per lecategorie piu' deboli; b) flessibilita' nell'accesso ai trattamenti pensionistici ancheattraverso incentivi alla prosecuzione della vita lavorativa; c) adeguamento dei requisiti di accesso alle variazioni dellasperanza di vita; semplificazione, armonizzazione ed economicita' deiprofili di funzionamento delle diverse gestioni previdenziali. 2. A decorrere dal 1o gennaio 2012, con riferimento alle anzianita'contributive maturate a decorrere da tale data, la quota di pensionecorrispondente a tali anzianita' e' calcolata secondo il sistemacontributivo. 3. Il lavoratore che maturi entro il 31 dicembre 2011 i requisitidi eta' e di anzianita' contributiva, previsti dalla normativavigente, prima della data di entrata in vigore del presente decreto,ai fini del diritto all'accesso e alla decorrenza del trattamentopensionistico di vecchiaia o di anzianita', consegue il diritto allaprestazione pensionistica secondo tale normativa e puo' chiedereall'ente di appartenenza la certificazione di tale diritto. Adecorrere dal 1o gennaio 2012 e con riferimento ai soggetti che, neiregimi misto e contributivo, maturano i requisiti a partire dallamedesima data, le pensioni di vecchiaia, di vecchiaia anticipata e dianzianita' sono sostituite, dalle seguenti prestazioni: a) «pensione
di vecchiaia», conseguita esclusivamente sulla base dei requisiti dicui ai commi 6 e 7, salvo quanto stabilito ai commi 14, 15-bis, 17e 18; b) «pensione anticipata», conseguita esclusivamente sullabase dei requisiti di cui ai commi 10 e 11, salvo quanto stabilito aicommi 14, 15-bis, 17 e 18. 4. Per i lavoratori e le lavoratrici la cui pensione e' liquidata acarico dell'Assicurazione Generale Obbligatoria (di seguito AGO) edelle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonche' dellagestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8agosto 1995, n. 335, la pensione di vecchiaia si puo' conseguireall'eta' in cui operano i requisiti minimi previsti dai successivicommi. Il proseguimento dell'attivita' lavorativa e' incentivato,fermi restando i limiti ordinamentali dei rispettivi settori diappartenenza, dall'operare dei coefficienti di trasformazionecalcolati fino all'eta' di settant'anni, fatti salvi gli adeguamentialla speranza di vita, come previsti dall'articolo 12 deldecreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni eintegrazioni. Nei confronti dei lavoratori dipendenti, l'efficaciadelle disposizioni di cui all'articolo 18 della legge 20 maggio 1970,n. 300 e successive modificazioni opera fino al conseguimento delpredetto limite massimo di flessibilita'. 5. Con riferimento esclusivamente ai soggetti che a decorrere dal1o gennaio 2012 maturano i requisiti per il pensionamento indicati aicommi da 6 a 11 del presente articolo non trovano applicazione ledisposizioni di cui all'articolo 12, commi 1 e 2 del decreto-legge 31maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni, e ledisposizioni di cui all'articolo 1, comma 21, primo periodo deldecreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni,dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. 6. Relativamente ai soggetti di cui al comma 5, al fine diconseguire una convergenza verso un requisito uniforme per ilconseguimento del diritto al trattamento pensionistico di vecchiaiatra uomini e donne e tra lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi,a decorrere dal 1o gennaio 2012 i requisiti anagrafici per l'accessoalla pensione di vecchiaia sono ridefiniti nei termini di seguitoindicati: a. 62 anni per le lavoratrici dipendenti la cui pensione e'liquidata a carico dell'AGO e delle forme sostitutive della medesima.Tale requisito anagrafico e' fissato a 63 anni e sei mesi a decorreredal 1o gennaio 2014, a 65 anni a decorrere dal 1o gennaio 2016 e 66anni a decorrere dal 1o gennaio 2018. Resta in ogni caso ferma ladisciplina di adeguamento dei requisiti di accesso al sistemapensionistico agli incrementi della speranza di vita ai sensidell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; b. 63 anni e 6 mesi per le lavoratrici autonome la cui pensionee' liquidata a carico dell'assicurazione generale obbligatoria,nonche' della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26,
della legge 8 agosto 1995, n. 335. Tale requisito anagrafico e'fissato a 64 anni e 6 mesi a decorrere dal 1o gennaio 2014, a 65 annie 6 mesi a decorrere dal 1o gennaio 2016 e a 66 anni a decorrere dal1o gennaio 2018. Resta in ogni caso ferma la disciplina diadeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agliincrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 deldecreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; c. per i lavoratori dipendenti e per le lavoratrici dipendenti dicui all'articolo 22-ter, comma 1, del decreto-legge 1o luglio 2009,n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.102, e successive modificazioni e integrazioni, la cui pensione e'liquidata a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delleforme sostitutive ed esclusive della medesima il requisito anagraficodi sessantacinque anni per l'accesso alla pensione di vecchiaia nelsistema misto e il requisito anagrafico di sessantacinque anni di cuiall'articolo 1, comma 6, lettera b), della legge 23 agosto 2004, n.243, e successive modificazioni, e' determinato in 66 anni; d. per i lavoratori autonomi la cui pensione e' liquidata acarico dell'assicurazione generale obbligatoria, nonche' dellagestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8agosto 1995, n. 335, il requisito anagrafico di sessantacinque anniper l'accesso alla pensione di vecchiaia nel sistema misto e ilrequisito anagrafico di sessantacinque anni di cui all'articolo 1,comma 6, lettera b), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successivemodificazioni, e' determinato in 66 anni. 7. Il diritto alla pensione di vecchiaia di cui al comma 6 e'conseguito in presenza di un'anzianita' contributiva minima pari a 20anni, a condizione che l'importo della pensione risulti essere noninferiore, per i lavoratori con riferimento ai quali il primoaccredito contributivo decorre successivamente al 1o gennaio 1996, a1,5 volte l'importo dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma6, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Il predetto importo sogliapari, per l'anno 2012, a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale dicui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e'annualmente rivalutato sulla base della variazione media quinquennaledel prodotto interno lordo (PIL) nominale, appositamente calcolatadall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con riferimento alquinquennio precedente l'anno da rivalutare. In occasione dieventuali revisioni della serie storica del PIL operate dall'ISTAT, itassi di variazione da considerare sono quelli relativi alla seriepreesistente anche per l'anno in cui si verifica la revisione equelli relativi alla nuova serie per gli anni successivi. Il predettoimporto soglia non puo' in ogni caso essere inferiore, per un datoanno, a 1,5 volte l'importo mensile dell'assegno sociale stabilitoper il medesimo anno. Si prescinde dal predetto requisito di importominimo se in possesso di un'eta' anagrafica pari a settantaanni, ferma restando un'anzianita' contributiva minima effettiva dicinque anni. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2 deldecreto-legge 28 settembre 2001, n. 355, convertito, conmodificazioni, dalla legge 27 novembre 2001, n. 417, all'articolo1, comma 23 della legge 8 agosto 1995, n. 335, le parole «, ivicomprese quelle relative ai requisiti di accesso alla prestazione dicui al comma 19,» sono soppresse. 8. A decorrere dal 1o gennaio 2018 il requisito anagrafico per ilconseguimento dell'assegno di cui all'articolo 3, comma 6, dellalegge 8 agosto 1995, n. 335 e delle prestazioni di cui all'articolo10 della legge 26 maggio 1970, n. 381, e all'articolo 19 dellalegge 30 marzo 1971, n. 118, e' incrementato di un anno. 9. Per i lavoratori e le lavoratrici la cui pensione e' liquidata acarico dell'AGO e delle forme esclusive e sostitutive della medesima,nonche' della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26,
della legge 8 agosto 1995, n. 335, i requisiti anagrafici perl'accesso alla pensione di vecchiaia di cui al comma 6 del presentearticolo devono essere tali da garantire un'eta' minima di accesso altrattamento pensionistico non inferiore a 67 anni per i soggetti, inpossesso dei predetti requisiti, che maturano il diritto alla primadecorrenza utile del pensionamento dall'anno 2021. Qualora, pereffetto degli adeguamenti dei predetti requisiti agli incrementidella speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, la predetta eta'minima di accesso non fosse assicurata, sono ulteriormenteincrementati gli stessi requisiti, con lo stesso decreto direttorialedi cui al citato articolo 12, comma 12-bis, da emanare entro il 31dicembre 2019, al fine di garantire, per i soggetti, in possesso deipredetti requisiti, che maturano il diritto alla prima decorrenzautile del pensionamento dall'anno 2021, un'eta' minima di accesso altrattamento pensionistico comunque non inferiore a 67 anni. Restaferma la disciplina di adeguamento dei requisiti di accesso alsistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita ai sensidell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per gliadeguamenti successivi a quanto previsto dal secondo periodo del presente comma. L'articolo 5 della legge 12 novembre 2011 n. 183e' abrogato . 10. A decorrere dal 1o gennaio 2012 e con riferimento ai soggettila cui pensione e' liquidata a carico dell'AGO e delle formesostitutive ed esclusive della medesima, nonche' della gestioneseparata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995,n. 335, che maturano i requisiti a partire dalla medesima datal'accesso alla pensione anticipata ad eta' inferiori ai requisitianagrafici di cui al comma 6 e' consentito esclusivamente se risultamaturata un'anzianita' contributiva di 42 anni e 1 mese per gliuomini e 41 anni e 1 mese per le donne, con riferimento ai soggettiche maturano i requisiti nell'anno 2012. Tali requisiti contributivisono aumentati di un ulteriore mese per l'anno 2013 e di un ulterioremese a decorrere dall'anno 2014. Sulla quota di trattamento relativaalle anzianita' contributive maturate antecedentemente il 1o gennaio2012, e' applicata una riduzione percentuale pari a 1 puntopercentuale per ogni anno di anticipo nell'accesso al pensionamentorispetto all'eta' di 62 anni; tale percentuale annua e' elevata a 2punti percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a dueanni . Nel caso in cui l'eta' al pensionamento non sia intera lariduzione percentuale e' proporzionale al numero di mesi. 11. Fermo restando quanto previsto dal comma 10, per i lavoratoricon riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorresuccessivamente al 1o gennaio 1996 il diritto alla pensioneanticipata, previa risoluzione del rapporto di lavoro, puo' essereconseguito, altresi', al compimento del requisito anagrafico disessantatre anni, a condizione che risultino versati e accreditati infavore dell'assicurato almeno venti anni di contribuzione effettiva eche l'ammontare mensile della prima rata di pensione risulti esserenon inferiore ad un importo soglia mensile, annualmente rivalutatosulla base della variazione media quinquennale del prodotto internolordo (PIL) nominale, appositamente calcolata dall'Istituto nazionaledi statistica (ISTAT), con riferimento al quinquennio precedentel'anno da rivalutare, pari per l'anno 2012 a 2,8 volte l'importomensile dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7 dellalegge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni eintegrazioni. In occasione di eventuali revisioni della serie storicadel PIL operate dall'ISTAT i tassi di variazione da considerare sonoquelli relativi alla serie preesistente anche per l'anno in cui siverifica la revisione e quelli relativi alla nuova serie per gli annisuccessivi. Il predetto importo soglia mensile non puo' in ogni casoessere inferiore, per un dato anno, a 2,8 volte l'importo mensiledell'assegno sociale stabilito per il medesimo anno. 12. A tutti i requisiti anagrafici previsti dal presente decretoper l'accesso attraverso le diverse modalita' ivi stabilite alpensionamento, nonche' al requisito contributivo di cui al comma 10,trovano applicazione gli adeguamenti alla speranza di vita di cuiall'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successivemodificazioni e integrazioni; al citato articolo sonoconseguentemente apportate le seguenti modifiche: a. al comma 12-bis dopo le parole «e all'articolo 3, comma 6,della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni,»aggiungere le seguenti: «e il requisito contributivo ai fini delconseguimento del diritto all'accesso al pensionamentoindipendentemente dall'eta' anagrafica»; b. al comma 12-ter alla lettera a) le parole «i requisiti dieta'» sono sostituite dalle seguenti: «i requisiti di eta' e di
anzianita' contributiva»;
c. al comma 12-quater, al primo periodo, e' soppressa, alla fine,la parola «anagrafici». 13. Gli adeguamenti agli incrementi della speranza di vitasuccessivi a quello effettuato con decorrenza 1o gennaio 2019 sonoaggiornati con cadenza biennale secondo le modalita' previstedall'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successivemodificazioni e integrazioni. A partire dalla medesima data iriferimenti al triennio, di cui al comma 12-ter dell'articolo 12 delcitato decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito conmodificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successivemodificazioni e integrazioni, devono riferirsi al biennio. 14. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regimedelle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore delpresente decreto continuano ad applicarsi ai soggetti che maturano irequisiti entro il 31 dicembre 2011, ai soggetti di cui all'articolo1, comma 9 della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successivemodificazioni e integrazioni, nonche' nei limiti delle risorsestabilite ai sensi del comma 15 e sulla base della procedura ividisciplinata , ancorche' maturino i requisiti per l'accesso alpensionamento successivamente al 31 dicembre 2011: a) ai lavoratori collocati in mobilita' ai sensi degli articoli 4e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni,sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 4dicembre 2011 e che maturano i requisiti per il pensionamentoentro il periodo di fruizione dell'indennita' di mobilita' di cuiall'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223; b) ai lavoratori collocati in mobilita' lunga ai sensidell'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, esuccessive modificazioni e integrazioni, per effetto di accordicollettivi stipulati entro il 4 dicembre 2011 ; c) ai lavoratori che, alla data del 4 dicembre 2011 , sonotitolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi disolidarieta' di settore di cui all'articolo 2, comma 28, della legge
23 dicembre 1996, n. 662, nonche' ai lavoratori per i quali siastato previsto da accordi collettivi stipulati entro la medesima datail diritto di accesso ai predetti Fondi di solidarieta'; in talesecondo caso gli interessati restano tuttavia a carico dei Fondimedesimi fino al compimento di almeno 59 anni di eta', ancorche'maturino prima del compimento della predetta eta' i requisiti perl'accesso al pensionamento previsti prima della data di entrata invigore del presente decreto ; d) ai lavoratori che, antecedentemente alla data del 4dicembre 2011 , siano stati autorizzati alla prosecuzionevolontaria della contribuzione; e) ai lavoratori che alla data del 4 dicembre 2011 hanno in corsol'istituto dell'esonero dal servizio di cui all'articolo 72, comma 1,del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito conmodificazioni con legge 6 agosto 2008, n. 133; ai fini dellapresente lettera l'istituto dell'esonero si considera, comunque, incorso qualora il provvedimento di concessione sia stato emanato primadel 4 dicembre 2011; dalla data di entrata in vigore del presentedecreto sono abrogati i commi da 1 a 6 dell'articolo 72 del citatodecreto-legge n. 112 del 2008, che continuano a trovare applicazioneper i lavoratori di cui alla presente lettera e). Sono altresi'disapplicate le disposizioni contenute in leggi regionali recantidiscipline analoghe a quelle dell'istituto dell'esonero dal servizio . 15. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politichesociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze daadottarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge diconversione del presente decreto sono definite le modalita' diattuazione del comma 14 ivi compresa la determinazione del limitemassimo numerico dei soggetti interessati ai fini della concessionedel benefici di cui al comma 14 nel limite delle risorsepredeterminate in 240 milioni di euro per l'anno 2013, 630 milioni dieuro per l'anno 2014, 1.040 milioni di euro per l'anno 2015, 1.220milioni di euro per l'anno 2016, 1.030 milioni di euro per l'anno2017, 610 milioni di euro per l'anno 2018 e 300 milioni di euro perl'anno 2019. Gli Enti gestori di forme di previdenza obbligatoriaprovvedono al montaggio, sulla base della data di cessazione delrapporto di lavoro o dell'inizio del periodo di esonero di cui allalettera e) del comma 14, delle domande di pensionamento presentatedai lavoratori di cui al comma 14 che intendono avvalersi deirequisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti primadella data di entrata in vigore del presente decreto. Qualora dalpredetto monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numericodelle domande di pensione determinato ai sensi del primo periodo delpresente comma, i predetti Enti non prenderanno in esame ulterioridomande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei beneficiprevisti dalla disposizione di cui al comma 14. Nell'ambito delpredetto limite numerico vanno computati anche i lavoratori cheintendono avvalersi, qualora ne ricorrano i necessari presupposti erequisiti, congiuntamente del beneficio di cui al comma 14 e diquello relativo al regime delle decorrenze disciplinato dall'articolo12, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, conmodificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per il qualerisultano comunque computati nel relativo limite numerico di cui alpredetto articolo 12, comma 5, afferente al beneficio concernente ilregime delle decorrenze. Resta fermo che, in ogni caso, ai soggettidi cui al presente comma che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2012trovano comunque applicazione le disposizioni di cui al comma 12 delpresente articolo. 15-bis. In via eccezionale per i lavoratori dipendenti delsettore privato le cui pensioni sono liquidate a caricodell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutivedella medesima: a) i lavoratori che abbiano maturato un'anzianita'contributiva di almeno 35 anni entro il 31 dicembre 2012 i qualiavrebbero maturato, prima dell'entrata in vigore del presentedecreto, i requisiti per il trattamento pensionistico entro il 31dicembre 2012 ai sensi della Tabella B allegata alla legge 23 agosto2004, n. 243, e successive modificazioni, possono conseguire iltrattamento della pensione anticipata al compimento di un' eta'anagrafica non inferiore a 64 anni; b) le lavoratrici possono conseguire il trattamento divecchiaia oltre che, se piu' favorevole, ai sensi del comma 6,lettera a), con un' eta' anagrafica non inferiore a 64 anni qualoramaturino entro il 31 dicembre 2012 un'anzianita' contributiva dialmeno 20 anni e alla medesima data conseguano un'eta' anagrafica dialmeno 60 anni di eta'. 16. Con il decreto direttoriale previsto, ai sensi dell'articolo 1,comma 11 della legge 8 agosto 1995, n. 335, come modificatodall'articolo 1, comma 15, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, aifini dell'aggiornamento triennale del coefficiente di trasformazionedi cui all'articolo 1, comma 6, della predetta legge n. 335 del 1995,in via derogatoria a quanto previsto all'articolo 12, comma12-quinquies del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito conmodificazioni con legge 30 luglio 2010, n. 122, e successivemodificazioni e integrazioni, con effetto dal 1o gennaio 2013 lostesso coefficiente di trasformazione e' esteso anche per le eta'corrispondenti a valori fino a 70. Il predetto valore di 70 anni e'adeguato agli incrementi della speranza di vita nell'ambito delprocedimento gia' previsto per i requisiti del sistema pensionisticodall'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successivemodificazioni e integrazioni, e, conseguentemente, ogniqualvolta ilpredetto adeguamento triennale comporta, con riferimento al valoreoriginariamente indicato in 70 anni per l'anno 2012, l'incrementodello stesso tale da superare di una o piu' unita' il predetto valoredi 70, il coefficiente di trasformazione di cui al comma 6dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e' esteso, coneffetto dalla decorrenza di tale determinazione, anche per le eta'corrispondenti a tali valori superiori a 70 nell'ambito dellamedesima procedura di cui all'articolo 1, comma 11, della citatalegge n. 335 del 1995. Resta fermo che la rideterminazione aggiornatadel coefficiente di trasformazione esteso ai sensi del presente commaanche per eta' corrispondenti a valori superiori a 70 anni e'effettuata con la predetta procedura di cui all'articolo 1, comma 11,della citata legge n. 335 del 1995. Al fine di uniformare laperiodicita' temporale della procedura di cui all'articolo 1, comma
11 della citata legge 8 agosto 1995, n. 335 e successivemodificazioni e integrazioni, all'adeguamento dei requisiti di cui alcomma 12-ter dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122e successive modificazioni e integrazioni, gli aggiornamenti deicoefficienti di trasformazione in rendita, successivi a quello decorrente dal 1° gennaio 2019 sono effettuati con periodicita'biennale. 17. Ai fini del riconoscimento della pensione anticipata, fermarestando la possibilita' di conseguire la stessa ai sensi dei commi10 e 11 del presente articolo, per gli addetti alle lavorazioniparticolarmente faticose e pesanti, a norma dell'articolo 1 dellalegge 4 novembre 2010, n. 183, all'articolo 1, del decretolegislativo 21 aprile 2011, n. 67, sono apportate le seguentimodificazioni: - al comma 5, le parole «2008-2012» sono sostituite dalleseguenti: «2008-2011» e alla lettera d) del medesimo comma 5 leparole «per gli anni 2011 e 2012» sono sostituite dalle seguenti:«per l'anno 2011»; - al comma 4, la parola «2013» e' sostituita dalla seguente:«2012» e le parole: «con un'eta' anagrafica ridotta di tre anni eduna somma di eta' anagrafica e anzianita' contributiva ridotta di treunita' rispetto ai requisiti previsti dalla Tabella B» sono
sostituite dalle seguenti: «con i requisiti previsti dalla TabellaB»; - al comma 6 le parole «dal 1o luglio 2009» e «ai commi 4 e 5»sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «dal 1o luglio 2009al 31 dicembre 2011» e «al comma 5»; - dopo il comma 6 e' inserito il seguente comma: «6.bis Per i lavoratori che prestano le attivita' di cui al comma1, lettera b), numero 1), per un numero di giorni lavorativi annuiinferiori a 78 e che maturano i requisiti per l'accesso anticipatodal 1o gennaio 2012, il requisito anagrafico e il valore somma di cuialla Tabella B di cui all'allegato 1 della legge n. 247 del 2007: a) sono incrementati rispettivamente di due anni e di due unita'per coloro che svolgono le predette attivita' per un numero di giornilavorativi all'anno da 64 a 71; b) sono incrementati rispettivamente di un anno e di una unita'per coloro che svolgono le predette attivita' lavorative per unnumero di giorni lavorativi all'anno da 72 a 77.» - al comma 7 le parole «comma 6» sono sostituite dalle seguenti:«commi 6 e 6-bis». 17-bis.Per i lavoratori di cui al comma 17 non si applicano ledisposizioni di cui al comma 5 del presente articolo e continuano atrovare applicazione, per i soggetti che maturano i requisiti per ilpensionamento dal 1o gennaio 2012 ai sensi del citato decretolegislativo n. 67 del 2011, come modificato dal comma 17 delpresente articolo , le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 2del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, conmodificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successivemodificazioni e integrazioni. 18. Allo scopo di assicurare un processo di incremento deirequisiti minimi di accesso al pensionamento anche ai regimipensionistici e alle gestioni pensionistiche per cui siano previsti,alla data di entrata in vigore del presente decreto , requisitidiversi da quelli vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria, ivi compresi quelli relativi ai lavoratori di cui all'articolo78, comma 23, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e al personale di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, di cui allalegge 27 dicembre 1941, n. 1570, nonche' ai rispettivi dirigenti , con regolamento da emanare entro il 30 giugno 2012, ai sensidell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, esuccessive modificazioni, su proposta del Ministro del lavoro e dellepolitiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e dellefinanze, sono adottate le relative misure di armonizzazione deirequisiti di accesso al sistema pensionistico, tenendo conto delleobiettive peculiarita' ed esigenze dei settori di attivita' nonche'dei rispettivi ordinamenti. Fermo restando quanto indicato al comma3, primo periodo, le disposizioni di cui al presente articolo siapplicano anche ai lavoratori iscritti al Fondo speciale istituitopresso l'INPS ai sensi dell'articolo 43 della legge 23 dicembre 1999,n. 488. 19. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio2006, n. 42, e successive modificazioni e integrazioni, con effettodal 1o gennaio 2012 le parole «, di durata non inferiore a tre anni,»sono soppresse. 20. Resta fermo che l'attuazione delle disposizioni di cuiall'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertitocon modificazioni con legge 6 agosto 2008, n. 133, e successivemodificazioni e integrazioni, con riferimento ai soggetti chematurano i requisiti per il pensionamento a decorrere dal 1o gennaio2012, tiene conto della rideterminazione dei requisiti di accesso alpensionamento come disciplinata dal presente articolo. Al fine diagevolare il processo di riduzione degli assetti organizzativi dellepubbliche amministrazioni, restano, inoltre, salvi i provvedimenti dicollocamento a riposo per raggiungimento del limite di eta' gia'adottati, prima della data di entrata in vigore del presentedecreto , nei confronti dei dipendenti delle pubblicheamministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decretolegislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche se aventi effettosuccessivamente al 1o gennaio 2012. 21. A decorrere dal 1o gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2017 e'istituito un contributo di solidarieta' a carico degli iscritti e deipensionati delle gestioni previdenziali confluite nel Fondo pensionilavoratori dipendenti e del Fondo di previdenza per il personale divolo dipendente da aziende di navigazione aerea, allo scopo dideterminare in modo equo il concorso dei medesimi al riequilibrio deipredetti fondi. L'ammontare della misura del contributo e' definitadalla Tabella A di cui all'Allegato n. 1 del presente decreto-leggeed e' determinata in rapporto al periodo di iscrizione antecedentel'armonizzazione conseguente alla legge 8 agosto 1995, n. 335, e allaquota di pensione calcolata in base ai parametri piu' favorevolirispetto al regime dell'assicurazione generale obbligatoria. Sonoescluse dall'assoggettamento al contributo le pensioni di importopari o inferiore a 5 volte il trattamento minimo INPS, le pensioni egli assegni di invalidita' e le pensioni di inabilita'. Per lepensioni a carico del Fondo di previdenza per il personale di volodipendente da aziende di navigazione aerea l'imponibile diriferimento e' al lordo della quota di pensione capitalizzata almomento del pensionamento. A seguito dell'applicazione del predettocontributo sui trattamenti pensionistici, il trattamentopensionistico medesimo, al netto del contributo di solidarieta'complessivo non puo' essere comunque inferiore a 5 volte iltrattamento minimo. 22. Con effetto dal 1o gennaio 2012 le aliquote contributivepensionistiche di finanziamento e di computo delle gestionipensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti allegestioni autonome dell'INPS sono incrementate di 1,3 puntipercentuali dall'anno 2012 e successivamente di 0,45 puntipercentuali ogni anno fino a raggiungere il livello del 24 per cento . 23. Con effetto dal 1o gennaio 2012 le aliquote contributivepensionistiche di finanziamento e di computo dei lavoratoricoltivatori diretti, mezzadri e coloni iscritti alla relativagestione autonoma dell'INPS sono rideterminate come nelle Tabelle B eC di cui all'Allegato n. 1 del presente decreto. 24. In considerazione dell'esigenza di assicurare l'equilibriofinanziario delle rispettive gestioni in conformita' alledisposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, eal decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, gli enti e le formegestorie di cui ai predetti decreti adottano, nell'esercizio della
loro autonomia gestionale, entro e non oltre il 30 giugno 2012 ,misure volte ad assicurare l'equilibrio tra entrate contributive espesa per prestazioni pensionistiche secondo bilanci tecnici riferitiad un arco temporale di cinquanta anni. Le delibere in materia sonosottoposte all'approvazione dei Ministeri vigilanti secondo ledisposizioni di cui ai predetti decreti; essi si esprimono inmodo definitivo entro trenta giorni dalla ricezione di tali delibere.Decorso il termine del 30 giugno 2012 senza l'adozione deiprevisti provvedimenti, ovvero nel caso di parere negativo deiMinisteri vigilanti, si applicano, con decorrenza dal 1o gennaio2012: a) le disposizioni di cui al comma 2 del presente articolosull'applicazione del pro-rata agli iscritti alle relative gestioni;b) un contributo di solidarieta', per gli anni 2012 e 2013, a caricodei pensionati nella misura dell'1 per cento. 25. In considerazione della contingente situazione finanziaria,la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo ilmeccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23dicembre 1998, n. 448 e' riconosciuta per gli anni 2012 e 2013esclusivamente ai trattamenti pensionistici di importo complessivofino a tre volte il trattamento minimo Inps, nella misura del 100 percento. Per le pensioni di importo superiore a tre volte iltrattamento minimo Inps e inferiore a tale limite, incrementato dellaquota di rivalutazione automatica spettante ai sensi del presentecomma, l'aumento di rivalutazione e' comunque attribuito fino aconcorrenza del predetto limite maggiorato. L'articolo 18, comma 3,del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, conmodificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successivemodificazioni e integrazioni, e' abrogato. 26. A decorrere dal 1o gennaio 2012, ai professionisti iscrittialla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altreforme previdenziali obbligatorie sono estese le tutele di cuiall'articolo 1, comma 788 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 27. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e'istituito un Fondo per il finanziamento di interventi a favoredell'incremento in termini quantitativi e qualitatividell'occupazione giovanile e delle donne. Il Fondo e' finanziato perl'anno 2012 con 200 milioni di euro, con 300 milioni di euro annuiper ciascuno degli anni 2013 e 2014 e con 240 milioni per il 2015 .Con decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, diconcerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definitii criteri e le modalita' istitutive del predetto Fondo. 27-bis. L'autorizzazione d spesa di cui all'articolo 10, comma5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito conmodificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e' ridotta di500.000 euro per l'anno 2013. 28. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali , diconcerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, costituisce,senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, una Commissionecomposta da esperti e da rappresentanti di enti gestori di previdenzaobbligatoria nonche' di Autorita' di vigilanza operanti nel settoreprevidenziale, al fine di valutare, entro il 31 dicembre 2012, nelrispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica e dellecompatibilita' finanziarie del sistema pensionistico nel medio/lungo
periodo, possibili ed ulteriori forme di gradualita' nell'accesso altrattamento pensionistico determinato secondo il metodo contributivorispetto a quelle previste dal presente decreto. Tali forme devonoessere funzionali a scelte di vita individuali, anche correlate alledinamiche del mercato del lavoro, fermo restando il rispetto delprincipio dell'adeguatezza della prestazione pensionistica.Analogamente, e sempre nel rispetto degli equilibri e compatibilita'succitati, saranno analizzate, entro il 31 dicembre 2012, eventualiforme di decontribuzione parziale dell'aliquota contributivaobbligatoria verso schemi previdenziali integrativi in particolare afavore delle giovani generazioni, di concerto con gli enti gestori diprevidenza obbligatoria e con le Autorita' di vigilanza operanti nelsettore della previdenza. 29. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali elaboraannualmente, unitamente agli enti gestori di forme di previdenzaobbligatoria, un programma coordinato di iniziative di informazione edi educazione previdenziale. A cio' concorrono la comunicazione daparte degli enti gestori di previdenza obbligatoria circa laposizione previdenziale di ciascun iscritto e le attivita' dicomunicazione e promozione istruite da altre Autorita' operanti nelsettore della previdenza. I programmi dovranno essere tesi adiffondere la consapevolezza, in particolare tra le giovanigenerazioni, della necessita' dell'accantonamento di risorse a finiprevidenziali, in funzione dell'assolvimento del disposto dell'art.38 della Costituzione. A dette iniziative si provvede attraverso lerisorse umane e strumentali previste a legislazione vigente. 30. Il Governo promuove, entro il 31 dicembre 2011, l'istituzionedi un tavolo di confronto con le parti sociali al fine di riordinareil sistema degli ammortizzatori sociali e degli istituti di sostegnoal reddito e della formazione continua. 31. Alla quota delle indennita' di fine rapporto di cuiall'articolo 17, comma 1, lettere a) e c), del testo unico delleimposte sui redditi (TUIR), approvato con decreto del Presidentedella Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, erogate in denaro e innatura, di importo complessivamente eccedente euro 1.000.000 non siapplica il regime di tassazione separata di cui all'articolo 19 delmedesimo TUIR. Tale importo concorre alla formazione del redditocomplessivo. Le disposizioni del presente comma si applicano in ognicaso a tutti i compensi e indennita' a qualsiasi titolo erogati agliamministratori delle societa' di capitali. In deroga all'articolo 3della legge 23 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui alpresente comma si applicano con riferimento alle indennita' ed aicompensi il cui diritto alla percezione e' sorto a decorrere dal 1ogennaio 2011. 31-bis. Al comma 22-bis dell'articolo 18 del decreto-legge 6luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15luglio 2011, n. 111, dopo le parole: "eccedente 150.000 euro" sonoinserite le seguenti: "e al 15 per cento per la parte eccedente200.000 euro".
***OMISSIS***
FINE TESTO