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Roma, 5 gennaio 2012
Circolare n. 5/2012
Oggetto: Previdenza – Conversione del decreto “Salva
Italia” – Riforma delle pensioni – Art. 24 della legge 22.12.2011, n.214, su
S.O. alla G.U. n.300 del 27.12.2011.
La conversione in
legge del decreto “Salva Italia” ha sostanzialmente confermato la riforma
previdenziale con il superamento delle pensioni di anzianità, l’innalzamento
dell’età pensionabile, l’estensione a tutti i lavoratori del sistema di calcolo contributivo, la soppressione
delle finestre d’uscita, il blocco
delle indicizzazioni e l’aumento dei contributi per i lavoratori autonomi.
Queste nel dettaglio le principali misure varate.
·
Pensione di vecchiaia – Fermi restando gli ulteriori
innalzamenti che potranno verificarsi nel tempo per effetto del meccanismo di
adeguamento automatico dei requisiti anagrafici alla speranza di vita, l’età
per la pensione di vecchiaia salirà progressivamente nei prossimi anni con
balzi più consistenti per le donne in modo da arrivare nel 2018 alla completa
equiparazione con gli uomini.
La progressione sarà
la seguente:
ANNO |
ETA’ UOMINI |
ETA’ DONNE |
2012 |
66 anni |
62 anni |
2014 |
66 anni |
63 anni e 6 mesi |
2016 |
66 anni |
65 anni |
2018 |
66 anni |
66 anni |
2021 |
67 anni |
67 anni |
I nuovi limiti di
età rappresentano requisiti minimi in quanto il lavoratore potrà scegliere di
rimanere in servizio fino a 70 anni con diritto alla conservazione del posto di
lavoro.
La crescita dei
requisiti anagrafici sarà parzialmente compensata dalla contemporanea
soppressione delle cosiddette finestre
d’uscita che di fatto differivano di 1 anno il momento del pensionamento
rispetto alla maturazione dei requisiti. Il requisito anagrafico dovrà comunque
essere accompagnato da un’anzianità contributiva di almeno 20 anni.
·
Pensione anticipata – Dal 2012 non esiste più la pensione
di anzianità che consentiva il pensionamento al raggiungimento di 40 anni di
contributi (indipendentemente dall’età anagrafica) o, per chi aveva un’anzianità
contributiva inferiore, al raggiungimento di una determinata quota (somma tra
età e contributi maturati) che per il 2012 era pari a 96 (60 anni di età e 36
di contributi o, in alternativa, 61 e 35). Al posto della pensione di anzianità
è subentrata ora la pensione anticipata che si matura con un’anzianità
contributiva di 42 anni e 1 mese per gli uomini e di 41 anni e 1 mese per le
donne, con penalizzazioni per chi lascia il lavoro prima dei 62 anni di età e
soppressione anche in questo caso delle finestre di uscita.
· Calcolo della pensione – Dal 2012 la pensione sarà calcolata per tutti i
lavoratori secondo il sistema
contributivo (basato cioè sull’ammontare dei contributi versati); in
particolare tale sistema sarà esteso pro
rata (cioè sulle anzianità contributive maturate da quest’anno) anche a
coloro che avevano più di 18 anni di contributi nel 1995 ai quali pertanto non
si applicherà più per le contribuzioni future il più favorevole sistema retributivo (basato cioè
sull’ammontare delle retribuzioni percepite negli ultimi anni di attività)
previsto dalla precedente riforma Dini.
· Indicizzazione delle pensioni – Per il biennio 2012 e 2013 sarà bloccata la rivalutazione
automatica delle pensioni di importo superiore a 1405 euro mensili (pari a 3 volte
il trattamento minimo INPS).
· Contributi lavoratori autonomi – Dall’1 gennaio 2012 le aliquote contributive a
carico di artigiani e commercianti saranno gradualmente aumentate ogni anno
fino a raggiungere il 24% nel 2018 (in precedenza 20%).
· Disposizioni transitorie – Le vecchie regole ante riforma continueranno ad
applicarsi in via transitoria nei confronti di alcune categorie di lavoratori
tra cui sono compresi tutti coloro che hanno maturato i requisiti pensionistici
entro il 31 dicembre 2011 nonché, nei limiti delle risorse disponibili, i
lavoratori collocati in mobilità sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente
al 4 dicembre 2011 e che maturino i requisiti per la pensione entro il periodo
di fruizione della relativa indennità. Con decreto ministeriale da emanarsi
entro il prossimo mese di marzo, sarà definito il numero massimo di lavoratori
in mobilità che potranno rientrare nell’applicazione delle disposizioni transitorie.
Fabio
Marrocco |
Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. 253/2011 |
Responsabile
di Area |
Allegato uno |
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M/t |
© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è
consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra. |
S.O. alla G.U. n. 300 del 27.12.2011
LEGGE 22 dicembre 2011, n. 214
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equita'
e il consolidamento dei conti pubblici.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Titolo I
SVILUPPO ED EQUITA'
***OMISSIS***
CAPO IV
Riduzioni
di spesa. Pensioni
Art.
24
Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici
1. Le disposizioni del presente articolo sono dirette a garantire
il rispetto, degli impegni internazionali e con l'Unione europea, dei
vincoli di bilancio, la stabilita' economico-finanziaria e a
rafforzare la sostenibilita' di lungo periodo del sistema
pensionistico in termini di incidenza della spesa previdenziale sul
prodotto interno lordo, in conformita' dei seguenti principi e
criteri:
a) equita' e convergenza intragenerazionale e intergenerazionale,
con abbattimento dei privilegi e clausole derogative soltanto per le
categorie piu' deboli;
b) flessibilita' nell'accesso ai trattamenti pensionistici anche
attraverso incentivi alla prosecuzione della vita lavorativa;
c) adeguamento dei requisiti di accesso alle variazioni della
speranza di vita; semplificazione, armonizzazione ed economicita' dei
profili di funzionamento delle diverse gestioni previdenziali.
2. A decorrere dal 1o gennaio 2012, con riferimento alle anzianita'
contributive maturate a decorrere da tale data, la quota di pensione
corrispondente a tali anzianita' e' calcolata secondo il sistema
contributivo.
3. Il lavoratore che maturi entro il 31 dicembre 2011 i requisiti
di eta' e di anzianita' contributiva, previsti dalla normativa
vigente, prima della data di entrata in vigore del presente decreto,
ai fini del diritto all'accesso e alla decorrenza del trattamento
pensionistico di vecchiaia o di anzianita', consegue il diritto alla
prestazione pensionistica secondo tale normativa e puo' chiedere
all'ente di appartenenza la certificazione di tale diritto. A
decorrere dal 1o gennaio 2012 e con riferimento ai soggetti che, nei
regimi misto e contributivo, maturano i requisiti a partire dalla
medesima data, le pensioni di vecchiaia, di vecchiaia anticipata e di
anzianita' sono sostituite, dalle seguenti prestazioni: a) «pensione
di vecchiaia», conseguita esclusivamente sulla base dei requisiti di
cui ai commi 6 e 7, salvo quanto stabilito ai commi 14, 15-bis, 17
e 18; b) «pensione anticipata», conseguita esclusivamente sulla
base dei requisiti di cui ai commi 10 e 11, salvo quanto stabilito ai
commi 14, 15-bis, 17 e 18.
4. Per i lavoratori e le lavoratrici la cui pensione e' liquidata a
carico dell'Assicurazione Generale Obbligatoria (di seguito AGO) e
delle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonche' della
gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8
agosto 1995, n. 335, la pensione di vecchiaia si puo' conseguire
all'eta' in cui operano i requisiti minimi previsti dai successivi
commi. Il proseguimento dell'attivita' lavorativa e' incentivato,
fermi restando i limiti ordinamentali dei rispettivi settori di
appartenenza, dall'operare dei coefficienti di trasformazione
calcolati fino all'eta' di settant'anni, fatti salvi gli adeguamenti
alla speranza di vita, come previsti dall'articolo 12 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e
integrazioni. Nei confronti dei lavoratori dipendenti, l'efficacia
delle disposizioni di cui all'articolo 18 della legge 20 maggio 1970,
n. 300 e successive modificazioni opera fino al conseguimento del
predetto limite massimo di flessibilita'.
5. Con riferimento esclusivamente ai soggetti che a decorrere dal
1o gennaio 2012 maturano i requisiti per il pensionamento indicati ai
commi da 6 a 11 del presente articolo non trovano applicazione le
disposizioni di cui all'articolo 12, commi 1 e 2 del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni, e le
disposizioni di cui all'articolo 1, comma 21, primo periodo del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.
6. Relativamente ai soggetti di cui al comma 5, al fine di
conseguire una convergenza verso un requisito uniforme per il
conseguimento del diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia
tra uomini e donne e tra lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi,
a decorrere dal 1o gennaio 2012 i requisiti anagrafici per l'accesso
alla pensione di vecchiaia sono ridefiniti nei termini di seguito
indicati:
a. 62 anni per le lavoratrici dipendenti la cui pensione e'
liquidata a carico dell'AGO e delle forme sostitutive della medesima.
Tale requisito anagrafico e' fissato a 63 anni e sei mesi a decorrere
dal 1o gennaio 2014, a 65 anni a decorrere dal 1o gennaio 2016 e 66
anni a decorrere dal 1o gennaio 2018. Resta in ogni caso ferma la
disciplina di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema
pensionistico agli incrementi della speranza di vita ai sensi
dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
b. 63 anni e 6 mesi per le lavoratrici autonome la cui pensione
e' liquidata a carico dell'assicurazione generale obbligatoria,
nonche' della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26,
della legge 8 agosto 1995, n. 335. Tale requisito anagrafico e'
fissato a 64 anni e 6 mesi a decorrere dal 1o gennaio 2014, a 65 anni
e 6 mesi a decorrere dal 1o gennaio 2016 e a 66 anni a decorrere dal
1o gennaio 2018. Resta in ogni caso ferma la disciplina di
adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli
incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
c. per i lavoratori dipendenti e per le lavoratrici dipendenti di
cui all'articolo 22-ter, comma 1, del decreto-legge 1o luglio 2009,
n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.
102, e successive modificazioni e integrazioni, la cui pensione e'
liquidata a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle
forme sostitutive ed esclusive della medesima il requisito anagrafico
di sessantacinque anni per l'accesso alla pensione di vecchiaia nel
sistema misto e il requisito anagrafico di sessantacinque anni di cui
all'articolo 1, comma 6, lettera b), della legge 23 agosto 2004, n.
243, e successive modificazioni, e' determinato in 66 anni;
d. per i lavoratori autonomi la cui pensione e' liquidata a
carico dell'assicurazione generale obbligatoria, nonche' della
gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8
agosto 1995, n. 335, il requisito anagrafico di sessantacinque anni
per l'accesso alla pensione di vecchiaia nel sistema misto e il
requisito anagrafico di sessantacinque anni di cui all'articolo 1,
comma 6, lettera b), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive
modificazioni, e' determinato in 66 anni.
7. Il diritto alla pensione di vecchiaia di cui al comma 6 e'
conseguito in presenza di un'anzianita' contributiva minima pari a 20
anni, a condizione che l'importo della pensione risulti essere non
inferiore, per i lavoratori con riferimento ai quali il primo
accredito contributivo decorre successivamente al 1o gennaio 1996, a
1,5 volte l'importo dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma
6, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Il predetto importo soglia
pari, per l'anno 2012, a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale di
cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e'
annualmente rivalutato sulla base della variazione media quinquennale
del prodotto interno lordo (PIL) nominale, appositamente calcolata
dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con riferimento al
quinquennio precedente l'anno da rivalutare. In occasione di
eventuali revisioni della serie storica del PIL operate dall'ISTAT, i
tassi di variazione da considerare sono quelli relativi alla serie
preesistente anche per l'anno in cui si verifica la revisione e
quelli relativi alla nuova serie per gli anni successivi. Il predetto
importo soglia non puo' in ogni caso essere inferiore, per un dato
anno, a 1,5 volte l'importo mensile dell'assegno sociale stabilito
per il medesimo anno. Si prescinde dal predetto requisito di importo
minimo se in possesso di un'eta' anagrafica pari a settanta
anni, ferma restando un'anzianita' contributiva minima effettiva di
cinque anni. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2 del
decreto-legge 28 settembre 2001, n. 355, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 novembre 2001, n. 417, all'articolo
1, comma 23 della legge 8 agosto 1995, n. 335, le parole «, ivi
comprese quelle relative ai requisiti di accesso alla prestazione di
cui al comma 19,» sono soppresse.
8. A decorrere dal 1o gennaio 2018 il requisito anagrafico per il
conseguimento dell'assegno di cui all'articolo 3, comma 6, della
legge 8 agosto 1995, n. 335 e delle prestazioni di cui all'articolo
10 della legge 26 maggio 1970, n. 381, e all'articolo 19 della
legge 30 marzo 1971, n. 118, e' incrementato di un anno.
9. Per i lavoratori e le lavoratrici la cui pensione e' liquidata a
carico dell'AGO e delle forme esclusive e sostitutive della medesima,
nonche' della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26,
della legge 8 agosto 1995, n. 335, i requisiti anagrafici per
l'accesso alla pensione di vecchiaia di cui al comma 6 del presente
articolo devono essere tali da garantire un'eta' minima di accesso al
trattamento pensionistico non inferiore a 67 anni per i soggetti, in
possesso dei predetti requisiti, che maturano il diritto alla prima
decorrenza utile del pensionamento dall'anno 2021. Qualora, per
effetto degli adeguamenti dei predetti requisiti agli incrementi
della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, la predetta eta'
minima di accesso non fosse assicurata, sono ulteriormente
incrementati gli stessi requisiti, con lo stesso decreto direttoriale
di cui al citato articolo 12, comma 12-bis, da emanare entro il 31
dicembre 2019, al fine di garantire, per i soggetti, in possesso dei
predetti requisiti, che maturano il diritto alla prima decorrenza
utile del pensionamento dall'anno 2021, un'eta' minima di accesso al
trattamento pensionistico comunque non inferiore a 67 anni. Resta
ferma la disciplina di adeguamento dei requisiti di accesso al
sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita ai sensi
dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per gli
adeguamenti successivi a quanto previsto dal secondo periodo
del presente comma. L'articolo 5 della legge 12 novembre 2011 n. 183
e' abrogato .
10. A decorrere dal 1o gennaio 2012 e con riferimento ai soggetti
la cui pensione e' liquidata a carico dell'AGO e delle forme
sostitutive ed esclusive della medesima, nonche' della gestione
separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995,
n. 335, che maturano i requisiti a partire dalla medesima data
l'accesso alla pensione anticipata ad eta' inferiori ai requisiti
anagrafici di cui al comma 6 e' consentito esclusivamente se risulta
maturata un'anzianita' contributiva di 42 anni e 1 mese per gli
uomini e 41 anni e 1 mese per le donne, con riferimento ai soggetti
che maturano i requisiti nell'anno 2012. Tali requisiti contributivi
sono aumentati di un ulteriore mese per l'anno 2013 e di un ulteriore
mese a decorrere dall'anno 2014. Sulla quota di trattamento relativa
alle anzianita' contributive maturate antecedentemente il 1o gennaio
2012, e' applicata una riduzione percentuale pari a 1 punto
percentuale per ogni anno di anticipo nell'accesso al pensionamento
rispetto all'eta' di 62 anni; tale percentuale annua e' elevata a 2
punti percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due
anni . Nel caso in cui l'eta' al pensionamento non sia intera la
riduzione percentuale e' proporzionale al numero di mesi.
11. Fermo restando quanto previsto dal comma 10, per i lavoratori
con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre
successivamente al 1o gennaio 1996 il diritto alla pensione
anticipata, previa risoluzione del rapporto di lavoro, puo' essere
conseguito, altresi', al compimento del requisito anagrafico di
sessantatre anni, a condizione che risultino versati e accreditati in
favore dell'assicurato almeno venti anni di contribuzione effettiva e
che l'ammontare mensile della prima rata di pensione risulti essere
non inferiore ad un importo soglia mensile, annualmente rivalutato
sulla base della variazione media quinquennale del prodotto interno
lordo (PIL) nominale, appositamente calcolata dall'Istituto nazionale
di statistica (ISTAT), con riferimento al quinquennio precedente
l'anno da rivalutare, pari per l'anno 2012 a 2,8 volte l'importo
mensile dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7 della
legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni e
integrazioni. In occasione di eventuali revisioni della serie storica
del PIL operate dall'ISTAT i tassi di variazione da considerare sono
quelli relativi alla serie preesistente anche per l'anno in cui si
verifica la revisione e quelli relativi alla nuova serie per gli anni
successivi. Il predetto importo soglia mensile non puo' in ogni caso
essere inferiore, per un dato anno, a 2,8 volte l'importo mensile
dell'assegno sociale stabilito per il medesimo anno.
12. A tutti i requisiti anagrafici previsti dal presente decreto
per l'accesso attraverso le diverse modalita' ivi stabilite al
pensionamento, nonche' al requisito contributivo di cui al comma 10,
trovano applicazione gli adeguamenti alla speranza di vita di cui
all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive
modificazioni e integrazioni; al citato articolo sono
conseguentemente apportate le seguenti modifiche:
a. al comma 12-bis dopo le parole «e all'articolo 3, comma 6,
della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni,»
aggiungere le seguenti: «e il requisito contributivo ai fini del
conseguimento del diritto all'accesso al pensionamento
indipendentemente dall'eta' anagrafica»;
b. al comma 12-ter alla lettera a) le parole «i requisiti di
eta'» sono sostituite dalle seguenti: «i requisiti di eta' e di
anzianita' contributiva»;
c. al comma 12-quater, al primo periodo, e' soppressa, alla fine,
la parola «anagrafici».
13. Gli adeguamenti agli incrementi della speranza di vita
successivi a quello effettuato con decorrenza 1o gennaio 2019 sono
aggiornati con cadenza biennale secondo le modalita' previste
dall'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive
modificazioni e integrazioni. A partire dalla medesima data i
riferimenti al triennio, di cui al comma 12-ter dell'articolo 12 del
citato decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive
modificazioni e integrazioni, devono riferirsi al biennio.
14. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime
delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del
presente decreto continuano ad applicarsi ai soggetti che maturano i
requisiti entro il 31 dicembre 2011, ai soggetti di cui all'articolo
1, comma 9 della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive
modificazioni e integrazioni, nonche' nei limiti delle risorse
stabilite ai sensi del comma 15 e sulla base della procedura ivi
disciplinata , ancorche' maturino i requisiti per l'accesso al
pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011:
a) ai lavoratori collocati in mobilita' ai sensi degli articoli 4
e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni,
sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 4
dicembre 2011 e che maturano i requisiti per il pensionamento
entro il periodo di fruizione dell'indennita' di mobilita' di cui
all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
b) ai lavoratori collocati in mobilita' lunga ai sensi
dell'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e
successive modificazioni e integrazioni, per effetto di accordi
collettivi stipulati entro il 4 dicembre 2011 ;
c) ai lavoratori che, alla data del 4 dicembre 2011 , sono
titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di
solidarieta' di settore di cui all'articolo 2, comma 28, della legge
23 dicembre 1996, n. 662, nonche' ai lavoratori per i quali sia
stato previsto da accordi collettivi stipulati entro la medesima data
il diritto di accesso ai predetti Fondi di solidarieta'; in tale
secondo caso gli interessati restano tuttavia a carico dei Fondi
medesimi fino al compimento di almeno 59 anni di eta', ancorche'
maturino prima del compimento della predetta eta' i requisiti per
l'accesso al pensionamento previsti prima della data di entrata in
vigore del presente decreto ;
d) ai lavoratori che, antecedentemente alla data del 4
dicembre 2011 , siano stati autorizzati alla prosecuzione
volontaria della contribuzione;
e) ai lavoratori che alla data del 4 dicembre 2011 hanno in corso
l'istituto dell'esonero dal servizio di cui all'articolo 72, comma 1,
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con
modificazioni con legge 6 agosto 2008, n. 133; ai fini della
presente lettera l'istituto dell'esonero si considera, comunque, in
corso qualora il provvedimento di concessione sia stato emanato prima
del 4 dicembre 2011; dalla data di entrata in vigore del presente
decreto sono abrogati i commi da 1 a 6 dell'articolo 72 del citato
decreto-legge n. 112 del 2008, che continuano a trovare applicazione
per i lavoratori di cui alla presente lettera e). Sono altresi'
disapplicate le disposizioni contenute in leggi regionali recanti
discipline analoghe a quelle dell'istituto dell'esonero dal servizio
.
15. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da
adottarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto sono definite le modalita' di
attuazione del comma 14 ivi compresa la determinazione del limite
massimo numerico dei soggetti interessati ai fini della concessione
del benefici di cui al comma 14 nel limite delle risorse
predeterminate in 240 milioni di euro per l'anno 2013, 630 milioni di
euro per l'anno 2014, 1.040 milioni di euro per l'anno 2015, 1.220
milioni di euro per l'anno 2016, 1.030 milioni di euro per l'anno
2017, 610 milioni di euro per l'anno 2018 e 300 milioni di euro per
l'anno 2019. Gli Enti gestori di forme di previdenza obbligatoria
provvedono al montaggio, sulla base della data di cessazione del
rapporto di lavoro o dell'inizio del periodo di esonero di cui alla
lettera e) del comma 14, delle domande di pensionamento presentate
dai lavoratori di cui al comma 14 che intendono avvalersi dei
requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima
della data di entrata in vigore del presente decreto. Qualora dal
predetto monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico
delle domande di pensione determinato ai sensi del primo periodo del
presente comma, i predetti Enti non prenderanno in esame ulteriori
domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici
previsti dalla disposizione di cui al comma 14. Nell'ambito del
predetto limite numerico vanno computati anche i lavoratori che
intendono avvalersi, qualora ne ricorrano i necessari presupposti e
requisiti, congiuntamente del beneficio di cui al comma 14 e di
quello relativo al regime delle decorrenze disciplinato dall'articolo
12, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per il quale
risultano comunque computati nel relativo limite numerico di cui al
predetto articolo 12, comma 5, afferente al beneficio concernente il
regime delle decorrenze. Resta fermo che, in ogni caso, ai soggetti
di cui al presente comma che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2012
trovano comunque applicazione le disposizioni di cui al comma 12 del
presente articolo.
15-bis. In via eccezionale per i lavoratori dipendenti del
settore privato le cui pensioni sono liquidate a carico
dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive
della medesima:
a) i lavoratori che abbiano maturato un'anzianita'
contributiva di almeno 35 anni entro il 31 dicembre 2012 i quali
avrebbero maturato, prima dell'entrata in vigore del presente
decreto, i requisiti per il trattamento pensionistico entro il 31
dicembre 2012 ai sensi della Tabella B allegata alla legge 23 agosto
2004, n. 243, e successive modificazioni, possono conseguire il
trattamento della pensione anticipata al compimento di un' eta'
anagrafica non inferiore a 64 anni;
b) le lavoratrici possono conseguire il trattamento di
vecchiaia oltre che, se piu' favorevole, ai sensi del comma 6,
lettera a), con un' eta' anagrafica non inferiore a 64 anni qualora
maturino entro il 31 dicembre 2012 un'anzianita' contributiva di
almeno 20 anni e alla medesima data conseguano un'eta' anagrafica di
almeno 60 anni di eta'.
16. Con il decreto direttoriale previsto, ai sensi dell'articolo 1,
comma 11 della legge 8 agosto 1995, n. 335, come modificato
dall'articolo 1, comma 15, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, ai
fini dell'aggiornamento triennale del coefficiente di trasformazione
di cui all'articolo 1, comma 6, della predetta legge n. 335 del 1995,
in via derogatoria a quanto previsto all'articolo 12, comma
12-quinquies del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con
modificazioni con legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive
modificazioni e integrazioni, con effetto dal 1o gennaio 2013 lo
stesso coefficiente di trasformazione e' esteso anche per le eta'
corrispondenti a valori fino a 70. Il predetto valore di 70 anni e'
adeguato agli incrementi della speranza di vita nell'ambito del
procedimento gia' previsto per i requisiti del sistema pensionistico
dall'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive
modificazioni e integrazioni, e, conseguentemente, ogniqualvolta il
predetto adeguamento triennale comporta, con riferimento al valore
originariamente indicato in 70 anni per l'anno 2012, l'incremento
dello stesso tale da superare di una o piu' unita' il predetto valore
di 70, il coefficiente di trasformazione di cui al comma 6
dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e' esteso, con
effetto dalla decorrenza di tale determinazione, anche per le eta'
corrispondenti a tali valori superiori a 70 nell'ambito della
medesima procedura di cui all'articolo 1, comma 11, della citata
legge n. 335 del 1995. Resta fermo che la rideterminazione aggiornata
del coefficiente di trasformazione esteso ai sensi del presente comma
anche per eta' corrispondenti a valori superiori a 70 anni e'
effettuata con la predetta procedura di cui all'articolo 1, comma 11,
della citata legge n. 335 del 1995. Al fine di uniformare la
periodicita' temporale della procedura di cui all'articolo 1, comma
11 della citata legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive
modificazioni e integrazioni, all'adeguamento dei requisiti di cui al
comma 12-ter dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122
e successive modificazioni e integrazioni, gli aggiornamenti dei
coefficienti di trasformazione in rendita, successivi a quello
decorrente dal 1° gennaio 2019 sono effettuati con periodicita'
biennale.
17. Ai fini del riconoscimento della pensione anticipata, ferma
restando la possibilita' di conseguire la stessa ai sensi dei commi
10 e 11 del presente articolo, per gli addetti alle lavorazioni
particolarmente faticose e pesanti, a norma dell'articolo 1 della
legge 4 novembre 2010, n. 183, all'articolo 1, del decreto
legislativo 21 aprile 2011, n. 67, sono apportate le seguenti
modificazioni:
- al comma 5, le parole «2008-2012» sono sostituite dalle
seguenti: «2008-2011» e alla lettera d) del medesimo comma 5 le
parole «per gli anni 2011 e 2012» sono sostituite dalle seguenti:
«per l'anno 2011»;
- al comma 4, la parola «2013» e' sostituita dalla seguente:
«2012» e le parole: «con un'eta' anagrafica ridotta di tre anni ed
una somma di eta' anagrafica e anzianita' contributiva ridotta di tre
unita' rispetto ai requisiti previsti dalla Tabella B» sono
sostituite dalle seguenti: «con i requisiti previsti dalla Tabella
B»;
- al comma 6 le parole «dal 1o luglio 2009» e «ai commi 4 e 5»
sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «dal 1o luglio 2009
al 31 dicembre 2011» e «al comma 5»;
- dopo il comma 6 e' inserito il seguente comma:
«6.bis Per i lavoratori che prestano le attivita' di cui al comma
1, lettera b), numero 1), per un numero di giorni lavorativi annui
inferiori a 78 e che maturano i requisiti per l'accesso anticipato
dal 1o gennaio 2012, il requisito anagrafico e il valore somma di cui
alla Tabella B di cui all'allegato 1 della legge n. 247 del 2007:
a) sono incrementati rispettivamente di due anni e di due unita'
per coloro che svolgono le predette attivita' per un numero di giorni
lavorativi all'anno da 64 a 71;
b) sono incrementati rispettivamente di un anno e di una unita'
per coloro che svolgono le predette attivita' lavorative per un
numero di giorni lavorativi all'anno da 72 a 77.»
- al comma 7 le parole «comma 6» sono sostituite dalle seguenti:
«commi 6 e 6-bis».
17-bis.Per i lavoratori di cui al comma 17 non si applicano le
disposizioni di cui al comma 5 del presente articolo e continuano a
trovare applicazione, per i soggetti che maturano i requisiti per il
pensionamento dal 1o gennaio 2012 ai sensi del citato decreto
legislativo n. 67 del 2011, come modificato dal comma 17 del
presente articolo , le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 2
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive
modificazioni e integrazioni.
18. Allo scopo di assicurare un processo di incremento dei
requisiti minimi di accesso al pensionamento anche ai regimi
pensionistici e alle gestioni pensionistiche per cui siano previsti,
alla data di entrata in vigore del presente decreto , requisiti
diversi da quelli vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria,
ivi compresi quelli relativi ai lavoratori di cui all'articolo
78, comma 23, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e al personale
di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, di cui alla
legge 27 dicembre 1941, n. 1570, nonche' ai rispettivi dirigenti
, con regolamento da emanare entro il 30 giugno 2012, ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni, su proposta del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sono adottate le relative misure di armonizzazione dei
requisiti di accesso al sistema pensionistico, tenendo conto delle
obiettive peculiarita' ed esigenze dei settori di attivita' nonche'
dei rispettivi ordinamenti. Fermo restando quanto indicato al comma
3, primo periodo, le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano anche ai lavoratori iscritti al Fondo speciale istituito
presso l'INPS ai sensi dell'articolo 43 della legge 23 dicembre 1999,
n. 488.
19. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio
2006, n. 42, e successive modificazioni e integrazioni, con effetto
dal 1o gennaio 2012 le parole «, di durata non inferiore a tre anni,»
sono soppresse.
20. Resta fermo che l'attuazione delle disposizioni di cui
all'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito
con modificazioni con legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive
modificazioni e integrazioni, con riferimento ai soggetti che
maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere dal 1o gennaio
2012, tiene conto della rideterminazione dei requisiti di accesso al
pensionamento come disciplinata dal presente articolo. Al fine di
agevolare il processo di riduzione degli assetti organizzativi delle
pubbliche amministrazioni, restano, inoltre, salvi i provvedimenti di
collocamento a riposo per raggiungimento del limite di eta' gia'
adottati, prima della data di entrata in vigore del presente
decreto , nei confronti dei dipendenti delle pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche se aventi effetto
successivamente al 1o gennaio 2012.
21. A decorrere dal 1o gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2017 e'
istituito un contributo di solidarieta' a carico degli iscritti e dei
pensionati delle gestioni previdenziali confluite nel Fondo pensioni
lavoratori dipendenti e del Fondo di previdenza per il personale di
volo dipendente da aziende di navigazione aerea, allo scopo di
determinare in modo equo il concorso dei medesimi al riequilibrio dei
predetti fondi. L'ammontare della misura del contributo e' definita
dalla Tabella A di cui all'Allegato n. 1 del presente decreto-legge
ed e' determinata in rapporto al periodo di iscrizione antecedente
l'armonizzazione conseguente alla legge 8 agosto 1995, n. 335, e alla
quota di pensione calcolata in base ai parametri piu' favorevoli
rispetto al regime dell'assicurazione generale obbligatoria. Sono
escluse dall'assoggettamento al contributo le pensioni di importo
pari o inferiore a 5 volte il trattamento minimo INPS, le pensioni e
gli assegni di invalidita' e le pensioni di inabilita'. Per le
pensioni a carico del Fondo di previdenza per il personale di volo
dipendente da aziende di navigazione aerea l'imponibile di
riferimento e' al lordo della quota di pensione capitalizzata al
momento del pensionamento. A seguito dell'applicazione del predetto
contributo sui trattamenti pensionistici, il trattamento
pensionistico medesimo, al netto del contributo di solidarieta'
complessivo non puo' essere comunque inferiore a 5 volte il
trattamento minimo.
22. Con effetto dal 1o gennaio 2012 le aliquote contributive
pensionistiche di finanziamento e di computo delle gestioni
pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle
gestioni autonome dell'INPS sono incrementate di 1,3 punti
percentuali dall'anno 2012 e successivamente di 0,45 punti
percentuali ogni anno fino a raggiungere il livello del 24 per cento
.
23. Con effetto dal 1o gennaio 2012 le aliquote contributive
pensionistiche di finanziamento e di computo dei lavoratori
coltivatori diretti, mezzadri e coloni iscritti alla relativa
gestione autonoma dell'INPS sono rideterminate come nelle Tabelle B e
C di cui all'Allegato n. 1 del presente decreto.
24. In considerazione dell'esigenza di assicurare l'equilibrio
finanziario delle rispettive gestioni in conformita' alle
disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e
al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, gli enti e le forme
gestorie di cui ai predetti decreti adottano, nell'esercizio della
loro autonomia gestionale, entro e non oltre il 30 giugno 2012 ,
misure volte ad assicurare l'equilibrio tra entrate contributive e
spesa per prestazioni pensionistiche secondo bilanci tecnici riferiti
ad un arco temporale di cinquanta anni. Le delibere in materia sono
sottoposte all'approvazione dei Ministeri vigilanti secondo le
disposizioni di cui ai predetti decreti; essi si esprimono in
modo definitivo entro trenta giorni dalla ricezione di tali delibere.
Decorso il termine del 30 giugno 2012 senza l'adozione dei
previsti provvedimenti, ovvero nel caso di parere negativo dei
Ministeri vigilanti, si applicano, con decorrenza dal 1o gennaio
2012: a) le disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo
sull'applicazione del pro-rata agli iscritti alle relative gestioni;
b) un contributo di solidarieta', per gli anni 2012 e 2013, a carico
dei pensionati nella misura dell'1 per cento.
25. In considerazione della contingente situazione finanziaria,
la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il
meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23
dicembre 1998, n. 448 e' riconosciuta per gli anni 2012 e 2013
esclusivamente ai trattamenti pensionistici di importo complessivo
fino a tre volte il trattamento minimo Inps, nella misura del 100 per
cento. Per le pensioni di importo superiore a tre volte il
trattamento minimo Inps e inferiore a tale limite, incrementato della
quota di rivalutazione automatica spettante ai sensi del presente
comma, l'aumento di rivalutazione e' comunque attribuito fino a
concorrenza del predetto limite maggiorato. L'articolo 18, comma 3,
del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive
modificazioni e integrazioni, e' abrogato.
26. A decorrere dal 1o gennaio 2012, ai professionisti iscritti
alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8
agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre
forme previdenziali obbligatorie sono estese le tutele di cui
all'articolo 1, comma 788 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
27. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e'
istituito un Fondo per il finanziamento di interventi a favore
dell'incremento in termini quantitativi e qualitativi
dell'occupazione giovanile e delle donne. Il Fondo e' finanziato per
l'anno 2012 con 200 milioni di euro, con 300 milioni di euro annui
per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e con 240 milioni per il 2015 .
Con decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti
i criteri e le modalita' istitutive del predetto Fondo.
27-bis. L'autorizzazione d spesa di cui all'articolo 10, comma
5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con
modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e' ridotta di
500.000 euro per l'anno 2013.
28. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali , di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, costituisce,
senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, una Commissione
composta da esperti e da rappresentanti di enti gestori di previdenza
obbligatoria nonche' di Autorita' di vigilanza operanti nel settore
previdenziale, al fine di valutare, entro il 31 dicembre 2012, nel
rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica e delle
compatibilita' finanziarie del sistema pensionistico nel medio/lungo
periodo, possibili ed ulteriori forme di gradualita' nell'accesso al
trattamento pensionistico determinato secondo il metodo contributivo
rispetto a quelle previste dal presente decreto. Tali forme devono
essere funzionali a scelte di vita individuali, anche correlate alle
dinamiche del mercato del lavoro, fermo restando il rispetto del
principio dell'adeguatezza della prestazione pensionistica.
Analogamente, e sempre nel rispetto degli equilibri e compatibilita'
succitati, saranno analizzate, entro il 31 dicembre 2012, eventuali
forme di decontribuzione parziale dell'aliquota contributiva
obbligatoria verso schemi previdenziali integrativi in particolare a
favore delle giovani generazioni, di concerto con gli enti gestori di
previdenza obbligatoria e con le Autorita' di vigilanza operanti nel
settore della previdenza.
29. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali elabora
annualmente, unitamente agli enti gestori di forme di previdenza
obbligatoria, un programma coordinato di iniziative di informazione e
di educazione previdenziale. A cio' concorrono la comunicazione da
parte degli enti gestori di previdenza obbligatoria circa la
posizione previdenziale di ciascun iscritto e le attivita' di
comunicazione e promozione istruite da altre Autorita' operanti nel
settore della previdenza. I programmi dovranno essere tesi a
diffondere la consapevolezza, in particolare tra le giovani
generazioni, della necessita' dell'accantonamento di risorse a fini
previdenziali, in funzione dell'assolvimento del disposto dell'art.
38 della Costituzione. A dette iniziative si provvede attraverso le
risorse umane e strumentali previste a legislazione vigente.
30. Il Governo promuove, entro il 31 dicembre 2011, l'istituzione
di un tavolo di confronto con le parti sociali al fine di riordinare
il sistema degli ammortizzatori sociali e degli istituti di sostegno
al reddito e della formazione continua.
31. Alla quota delle indennita' di fine rapporto di cui
all'articolo 17, comma 1, lettere a) e c), del testo unico delle
imposte sui redditi (TUIR), approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, erogate in denaro e in
natura, di importo complessivamente eccedente euro 1.000.000 non si
applica il regime di tassazione separata di cui all'articolo 19 del
medesimo TUIR. Tale importo concorre alla formazione del reddito
complessivo. Le disposizioni del presente comma si applicano in ogni
caso a tutti i compensi e indennita' a qualsiasi titolo erogati agli
amministratori delle societa' di capitali. In deroga all'articolo 3
della legge 23 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui al
presente comma si applicano con riferimento alle indennita' ed ai
compensi il cui diritto alla percezione e' sorto a decorrere dal 1o
gennaio 2011.
31-bis. Al comma 22-bis dell'articolo 18 del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15
luglio 2011, n. 111, dopo le parole: "eccedente 150.000 euro" sono
inserite le seguenti: "e al 15 per cento per la parte eccedente
200.000 euro".
***OMISSIS***
FINE TESTO